Comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario da parte di privati

Servizio attivo

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti nel Foiano della Chiana  che vogliano dare alloggio ad un cittadino straniero extracomunitario o apolide, oppure che cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio del Comune.

 

Descrizione

La dichiarazione di ospitalità deve essere sempre fatta, entro i tempi stabiliti dalla legge quando questa riguarda una persona extracomunitaria:

  • indipendentemente dalla natura del rapporto che lega l'ospitante e l'ospitato.;
  • indipendentemente dalla durata dell'ospitata ( la dichiarazione va fatta anche per 1 solo giorno).

La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione.

La comunicazione va inviata: 

  • alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
  • al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.

La violazione delle disposizioni presenti è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100.

Come fare

Per comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario è possibile procedere attraverso queste modalità:

  • Procedure online: la comunicazione deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la comunicazione deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comunefoiano@legalmail.it;
  • Presso il Municipio: l'ospitante può procedere con la comunicazione attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all'Ufficio Anagrafe sito in Piazza Cavour n° 1 52045 Foiano della Chiana (AR). In caso di comunicazione per conto terzi, deve essere presentata apposita comunicazione scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del comunicante.

I soggetti ospitanti devono inviare la dichiarazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza della provincia in cui si trova l’immobile, o alla Questura del capoluogo o alla stazione di Polizia.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

N.B. In caso di invio per posta, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità della persona ospitata.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di ospitalità.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.L.del 25 luglio 1998, n. 286, recante, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Amministrativa

Telefono: 0575643209
Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/02/2025