Se si lascia o si vende un appartamento o un immobile:
è obbligatorio dichiarare la cessazione;
in assenza di tale dichiarazione, al soggetto autore di tale mancanza, continuerà a ricevere l’avviso di pagamento Tari anche per l’appartamento/immobile non occupato, a tal punto sarà necessario documentare il rilascio dei locali in caso di dichiarazione di cessazione inviata tardivamente;
non bisogna dichiarare la cessazione se nell'immobile rimangono utenze attive (es. luce, gas, acqua). In questo caso bisogna continuare a pagare la Tari.
Si considera idonea prova di cessazione:
se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione;
la dimostrazione dell’avvenuta cessazione dell’utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l’immobile in questione;
la presenza di un subentrate a seguito dell’avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, oggetto di disdetta.