L’assegno spetta, per ogni figlio nato (oppure in adozione o affidamento preadottivo purché non abbia superato i 6 anni di età), alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.
L’assegno, la cui quantificazione è rivalutata annualmente dall’INPS, spetta per ogni figlio quindi, in caso di parto gemellare oppure in caso di adozioni o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati/adottati/affidati.
Può richiedere il contributo la madre:
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cittadina italiana o di stato membro dell’Unione Europea
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titolare di carta di soggiorno di lungo periodo CE
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coniugata con cittadino italiano o cittadino di stato membro dell’Unione Europea
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cittadina rifugiato politico
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cittadino/a apolide;
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titolare di permesso per protezione sussidiaria;
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cittadina lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia
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cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs 40/2014;
Per la presentazione della domanda, entro il termine perentorio dei sei mesi dalla nascita del figlio, occorre essere in possesso di ISEE in corso di validità.