Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 33 del 30/05/2007
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e limitrofi (definiti "A" dall'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), stabiliti con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la classificazione “promiscuo” si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati precedentemente al 1. 10. 1999.
I veicoli immatricolati dopo tale data, sebbene classificati come “trasporto di persone” (categoria M1), possono essere utilizzati per il trasporto di cose nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del Codice della Strada.
I permessi avranno durata massima quadriennale e saranno tutti rinnovati, compresi quelli rilasciati durante il quadriennio, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, nell'ultimo semestre dell'anno di scadenza.