In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.
L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, ad esclusione dei casi indicati dagli artt. 167 e 181 del DLgs 42/2044, per i quali è possibile richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, e precisamente:
- per lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001.
Si applica l'art.167 del DLgs 42/2004 anche nel caso di violazione degli obblighi previsti dal DPR 31/2017, che individua gli interventi di lieve entità sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del Comune, quale amministrazione preposta, è subordinato al parere vincolante della Soprintendenza territorialmente competente.