In osservanza alle disposizioni di cui all’art. 30 comma 5, del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. (“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”), è fatto obbligo di deposito dei frazionamenti o dei tipi mappali presso i Comuni su cui, per competenza territoriale, gli interventi ricadono. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non viene rilasciata l’attestazione di deposito da parte degli uffici comunali.