L' Autocertificazione

Cos'è, cosa si può autocertificare e cosa no. In allegato i fac-simili delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Data di pubblicazione:
08 Aprile 2020
L' Autocertificazione

Cos'è l'autocertificazione

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato attestanti propri stati e requisiti personali. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
L'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);

oppure

  • firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: rapporti con l'autorità giudiziaria e atti da trasmettere all'estero.

Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni si possono certificare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento dei diritti politici
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
  • lo stato di famiglia
  • l'esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
  • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
  • di non aver riportato condanne penali
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • Tutti gli stati, fatti o qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nella sezione precedente) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità CE;
  • di marchi;
  • di brevetti.

Nella sezione modulistica pubblichiamo una serie di modelli che potranno essere utilizzati in qualunque ufficio pubblico.

Tempi di rilascio
Rilascio immediato 

Documenti da presentare 
Documento di identità.

Costi 
per il certificato in carta libera: € 0,26 
per il certificato in bollo: € 0,52 più il bollo